Formazione
A seconda della specificità di ogni corso sulla sicurezza, questo può essere tenuto in aula o online.
FORMAZIONE ANTINCENDIO
DM 02 SETTEMBRE 2021
- FINALITA'
Il corso antincendio rischio basso, medio e alto prepara per la formazione degli addetti alla squadra prevenzione incendi. I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione. Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato per il personale che fa parte della Squadra Antincendio Aziendale.
- STRUTTURA CORSO
Gli addetti antincendio devono essere formati secondo quanto previsto nel D.M.02/09/2021, in base al livello di rischio d’incendio dell’azienda: basso, medio e elevato rischio d’incendio.
- Rischio basso livello 1 TIPO 1 – FOR: durata corso 4 ore (2 ore teoria, 2 ore esercitazioni pratiche)
- Rischio medio livello 2 TIPO 2- FOR: durata corso 8 ore (5 ore teoria, 3 ore esercitazioni pratiche)
- Rischio elevato livello 3 TIPO 3- FOR: durata corso 16 ore (12 ore teoria, 4 ore esercitazioni pratiche)
- Attività di livello 3
- Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. - I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
- Attività di livello 2
- Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. - I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
- Attività di livello 1
- Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
- I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).
- AGGIORNAMENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO
La normativa prevede un aggiornamento dei corsi antincendio obbligatori con scadenza 5 anni
- Rischio basso livello 1 TIPO 1 – AGG: durata corso 2 ore (2 ore esercitazioni pratiche)
- Rischio medio livello 2 TIPO 2- AGG: durata corso 5 ore (2 ore teoria, 3 ore esercitazioni pratiche)
- Rischio elevato livello 3 TIPO 3- AGG: durata corso 8 ore (5 ore teoria, 3 ore esercitazioni pratiche)
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
DM 388-2003
- FINALITA'
La formazione del personale addetto è stabilita in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio. Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso; individua le tipologie di formazione di tali addetti in funzione di questa classificazione aziendale e specifica le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale, che il datore di lavoro deve mettere a disposizione.
- STRUTTURA CORSO
Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi:
- CORSI PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO: AZIENDE GRUPPO A (DURATA 16 ORE) - CORSI DI AGGIORNAMENTO (6 ORE)
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 81/2008, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
- CORSI PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO : AZIENDE GRUPPO B-C (DURATA 12 ORE) - CORSI DI AGGIORNAMENTO (4 ORE)
Gruppo B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
ll datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.
FORMAZIONE RSPP DATORI DI LAVORO:
D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
- STRUTTURA CORSO
Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RISCHIO BASSO) : DURATA 16 ORE per aziende il cui codice ATECO è ricompreso nella categoria di rischio basso così come prescritto dall’accordo stato-regioni del 21/12/2011 (allegato 2).
Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RISCHIO MEDIO) : DURATA 32 ORE per aziende il cui codice ATECO è ricompreso nella categoria di rischio medio così come prescritto dall’accordo stato-regioni del 21/12/2011 (allegato 2).
Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RISCHIO ALTO) : DURATA 48 ORE per aziende il cui codice ATECO è ricompreso nella categoria di rischio alto così come prescritto dall’accordo stato-regioni del 21/12/2011 (allegato 2).
I percorsi formativi sono erogati con le modalità ed i contenuti prescritti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2012
Aggiornamento formazione Datori di Lavoro RISCHIO BASSO ( 6 ore)
Aggiornamento formazione Datori di Lavoro RISCHIO MEDIO ( 10 ore)
Aggiornamento formazione Datori di Lavoro RISCHIO ELEVATO ( 14 ore)
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
- FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
- FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI ACCORDO STATO REGIONI DEL 21-12-2011
- FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI ACCORDO STATO REGIONI DEL 21-12-2011
- FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI
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